Cosa succede a chi guida in stato di ebbrezza: rischi e sanzioni
Mettersi alla guida di un veicolo dopo aver bevuto degli alcolici è sempre imprudente: l'effetto di queste bevande, infatti, può essere imprevedibile, e un attimo di distrazione alla guida può costare davvero caro, sia per sé che per gli altri.
Lo stato di ebbrezza non è punito sempre alla stessa maniera: Le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza dipendono dalla quantità di alcol presente nel sangue al momento del controllo eseguito dalle forze dell'ordine.
La guida in stato di ebbrezza è punita diversamente a seconda del tasso alcolemico riscontrato nel guidatore. Chi guida in stato di ebbrezza rischi di incorrere in queste conseguenze negative:
- sanzione amministrativa pecuniaria;
- arresto e ammenda;
- sospensione o revoca della patente;
- confisca del veicolo.
Se invece dalla guida in stato di ebbrezza derivasse la lesione o, addirittura, la morte di una persona, allora la pena sarebbe la reclusione fino a dodici anni.
Chi guida in stato di ebbrezza rischia una sanzione se il tasso alcolemico supera gli 0,5 g/l.
Secondo il codice della strada, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 532,00 ad € 2.127,00 il soggetto a cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
La soglia di rilevanza penale è invece 0,8 g/l. Se il tasso rilevato si assesta tra 0,8 g/l e 1,5 g/l le sanzioni sono:
- ammenda da € 800,00 ad € 3.200,00 (l'ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore ventidue e prima delle sette del mattino);
- arresto fino a sei mesi;
- sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
Qualora il tasso alcolemico risulti superiore a 1,5 g/l le sanzioni previste sono:
- ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 (anche in questo caso, aumentata da un terzo alla metà se il reato è commesso tra le ventidue e le sette del mattino);
- sospensione della patente di guida da uno a due anni (il periodo di sospensione va da due a quattro anni se il veicolo appartiene a persona estranea al reato).
Nel caso ti tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, se il soggetto commette più violazioni nell'arco di due anni, la patente è revocata, ed inoltre, in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento (anche se viene disposta la sospensione condizionale della pena) è sempre ordinata la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, a meno che non appartenga a persona estranea all'illecito.
Guida in stato di ebbrezza: cosa si rischia in caso di incidente?
Nel caso in cui chi guida in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, tutte le sanzioni sopra esposte sono raddoppiate. Inoltre, il veicolo interessato è sottoposto a fermo amministrativo per centottanta giorni, a meno che appartenga a persona estranea all'illecito. Inoltre, nel caso in cui il conducente guidi con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente viene revocata.
Nel caso in cui, oltre a provocare un incidente, si cagionino anche danni a terzi le sanzioni sono ancor più severe.
L'art. 590 bis del codice penale, infatti, punisce colui che provoca per colpa una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale: la sanzione è la reclusione da tre mesi a un anno nel caso di lesioni gravi; da uno a tre anni nel caso di lesioni gravissime.
Le pene sono aumentate nel caso in cui le lesioni colpose siano cagionate da chi si è messo alla guida in stato di ebbrezza: in particolare, nel caso in cui il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), la reclusione va da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime; se, invece, il tasso alcolemico sia compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, la reclusione va da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Sanzioni ancor più severe sono previste per coloro che esercitano per professione il mestiere di conducente (indifferentemente se trasporta persone o cose), per i camionisti e per coloro che guidano pullman: per costoro, anche se il tasso alcolemico è ricompreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, la pena per aver cagionato colposamente lesioni personali è quella della reclusione da quattro a sette anni.
Nel caso in cui, a seguito di un sinistro stradale venga cagionata la morte di una persona, la pena è la reclusione da due a sette anni. Le sanzioni sono aumentate nel caso in cui la morte non voluta sia dipesa dal proprio stato di ebbrezza: infatti, ai sensi dell'art. 589 bis del codice penale, chi, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica cagiona la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); se, invece, il tasso è ricompreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, la pena è la reclusione da cinque a dieci anni.
Anche in questo caso, sanzioni più severe sono previste per coloro che esercitano per professione il mestiere di conducente (trasportando alla stessa maniera persone o cose), per i camionisti e per coloro che guidano pullman: per costoro, anche se il tasso alcolemico è ricompreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, la pena per aver cagionato colposamente la morte di una persona è quella della reclusione da otto a dodici anni.