Guida in stato di ebbrezza e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: procedimento penale e lavori di pubblica utilità

22.03.2017

Gli articoli del C.d.S. relativi alla guida in stato di ebbrezza e alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti con la L. 120/2010 sono stati modificati dal Legislatore, il quale ha previsto la possibilità per il contravventore di richiedere al giudice di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità (LPU). 

Si tratta della possibilità per il condannato di effettuare lavori socialmente utili e non retribuiti in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, di volontariato o di lotta alle dipendenze.

Ogni giorno di Lavori di Pubblica Utilità viene equiparato ad un giorno di pena detentiva o a 250 euro di pena pecuniaria.

La sanzione sostitutiva risulta particolarmente appetibile a quanti, ad esempio, non sia concepibile la sospensione condizionale della pena e dovrebbero pagare ingenti somme di denaro o, addirittura, potrebbero vedersi aprire le porte del carcere. Ma non solo. Sussistono infatti ulteriori benefici a favore del reo che sia stato ammesso a svolgere tale tipo di attività: al termine del periodo di servizio presso l'ente, il Giudice, qualora il lavoro sia stato svolto con esito positivo, pronuncia l'estinzione del reato, dimezza il periodo di sospensione della patente di guida e revoca il provvedimento di confisca del veicolo eventualmente posto sotto sequestro (confisca che è disposta, nel caso in cui il valore alcolico del conducente sia superiore a 1,5 g/l o per i casi di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti).

Questo tipo di misura sostitutiva può essere concessa una sola volta e mai a coloro che in costanza dell'accertamento abbiano provocato un incidente stradale.

Terminati i lavori di pubblica utilità, l'ente presso il quale essi sono stati svolti comunica all'UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) il buon esito (o meno) degli stessi. L'UEPE a sua volta ne relaziona il Giudice dell'Esecuzione che a fronte della positiva effettuazione dei lavori di pubblica utilità, formalizza l'effetto estintivo del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida ed -eventualmente- la revoca della confisca dell'autovettura.

Particolari problemi applicativi sorgono in relazione al periodo di sospensione della patente di guida stante la previa sospensione in via cautelare disposta dal Prefetto. I lunghi tempi dell'azione penale, infatti, potrebbero inficiare l'effetto benefico della riduzione alla metà del periodo di sospensione della patente conseguente allo svolgimento proficuo del lavoro di pubblica utilità.

Si faccia questo esempio: il Prefetto in costanza di un tasso alcolico pari a 0,95 g/l sospende la patente in via cautelare per il minimo, ovvero sei mesi. Lo stesso periodo di sospensione potrebbe essere disposto in via sanzionatoria - e dopo alcuni mesi - dal Giudice penale il quale, poi, lo dimezzerebbe nel caso di LPU con esito positivo. Il reo, quindi, in quest'ultimo caso potrebbe scontare solo tre mesi di sospensione della patente. Nel frattempo però egli è ancora sottoposto all'ordinanza del Prefetto che in via provvisoria aveva disposto il minimo di Legge (sei mesi).

Quid juris? Il rimedio esperibile è quello di chiedere la sostituzione della pena detentiva e/o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità nel procedimento definibile con il rito alternativo del decreto penale di condanna procedendo nei termini che seguono:

  • rilasciare al difensore la procura speciale, anche per chiedere la sostituzione della pena con il lavoro socialmente utile;

  • individuare un ente disponibile, il quale rilascia una lettera di disponibilità che indica le mansioni da svolgere, i giorni e le ore della settimana in cui si svolge il lavoro;

  • depositare nel fascicolo per le indagini preliminari -prima della richiesta da parte del Pubblico Ministero di emissione del decreto penale di condanna- una memoria con la quale si chiede di svolgere i LPU, corredata dalla procura speciale rilasciata al difensore nonché dalla lettera di disponibilità rilasciata dall'ente.

L'accoglimento della suddetta memoria comporterebbe un notevole risparmio di risorse sia in termini di economia processuale sia in termini di spese legali per il condannato oltre una pena ridotta infatti:

  • in un tempo non superiore a tre mesi dal fatto si potrebbe definire il procedimento in modo irrevocabile;

  • si evita l'opposizione al decreto penale di condanna;

  • si evitano alcune udienze;

  • si ottiene una pena ridotta ai minimi termini per l'effetto della definizione mediante decreto penale di condanna (con il successivo patteggiamento si otterrebbe al massimo una riduzione per il rito di un terzo della pena e non della metà).

Con il Decreto penale di condanna il GIP/GUP dispone:

  • l'applicazione della pena (detentiva e pecuniaria) e la sostituzione con quella del lavoro di pubblica utilità, previa conversione della pena pecuniaria in pena detentiva;

  • l'indicazione dell'ente, dei giorni e delle ore della settimana in cui si svolgerà il lavoro socialmente utile;

  • l'ordine al condannato di iniziare il lavoro subito dopo il passaggio in giudicato del provvedimento;

  • l'incarico all'UEPE o all'Ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza, al Comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro.

Al fine di ottenere i benefici previsti con lo svolgimento dei LPU, alcune Prefetture, danno la possibilità di riottenere la patente di guida dopo aver scontato la metà del periodo di sospensione comminato in via cautelare/provvisoria, sempre che si producano: la prova di aver chiesto in Tribunale di poter svolgere i lavori di pubblica utilità, la dichiarazione di disponibilità dell'ente in tal senso, nonché il certificato della locale Commissione medica patenti che dichiari idoneo alla guida il contravventore. Motivo per cui sarà opportuno che quest'ultimo si sottoponga il prima possibile a visita medica presso detta Commissione.


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